Salute
Salute [diritto alla] (d. cost.)
Il () presenta molteplici connotazioni:
nel suo contenuto tradizionale, si identifica nel diritto al rispetto dell'integrit à fisica, che pu ò essere fatto valere erga omnes;
nella concezione solidaristica della Costituzione si pone anche come diritto all'assistenza sanitaria, che pu ò esser fatto valere nei confronti dello Stato e, in generale, delle strutture pubbliche. Sotto questo profilo, significativa è stata l'istituzione con la L. 833/1978 del Servizio Sanitario Nazionale che ha esteso l'obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non solo agli indigenti ma anche a tutta la popolazione (gratuitamente o semigratuitamente attraverso il pagamento del ticket).
nella prospettiva di una pi ù efficace tutela della persona, la giurisprudenza ha affermato che il diritto alla () comprende anche il diritto alla salubrit à dell'ambiente e il diritto alla salubrit à e sicurezza dell'ambiente lavorativo.
La lesione del diritto alla salute (danno biologico) pu ò comportare pregiudizi di natura patrimoniale, risarcibili in base all'art. 2043 c.c., e danni non patrimoniali, risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c.
La lesione della salute assume rilevanza in s é e per s é, indipendentemente dalle conseguenze economiche negative. Ci ò risulta, ad esempio, dagli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), che forniscono una definizione di danno biologico in termini di lesione temporanea o permanente dell'integrit à psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attivit à quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della persona indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacit à di produrre reddito.