Salute

Salute [diritto alla] (d. cost.)
È un diritto garantito dall'art. 32 Cost. come diritto fondamentale cui corrisponde un interesse della comunità.
Il (—) presenta molteplici connotazioni:
— nel suo contenuto tradizionale, si identifica nel diritto al rispetto dell'integrità fisica, che può essere fatto valere erga omnes;
— nella concezione solidaristica della Costituzione si pone anche come diritto all'assistenza sanitaria, che può esser fatto valere nei confronti dello Stato e, in generale, delle strutture pubbliche. Sotto questo profilo, significativa è stata l'istituzione con la L. 833/1978 del Servizio Sanitario Nazionale che ha esteso l'obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non solo agli indigenti ma anche a tutta la popolazione (gratuitamente o semigratuitamente attraverso il pagamento del ticket).
— nella prospettiva di una più efficace tutela della persona, la giurisprudenza ha affermato che il diritto alla (—) comprende anche il diritto alla salubrità dell'ambiente e il diritto alla salubrità e sicurezza dell'ambiente lavorativo.
La lesione del diritto alla salute (danno biologico) può comportare pregiudizi di natura patrimoniale, risarcibili in base all'art. 2043 c.c., e danni non patrimoniali, risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c.
La lesione della salute assume rilevanza in sé e per sé, indipendentemente dalle conseguenze economiche negative. Ciò risulta, ad esempio, dagli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), che forniscono una definizione di danno biologico in termini di lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della persona indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.