Risparmio
Risparmio (d. pubbl.)
La Repubblica incoraggia e tutela il () in tutte le sue forme.
La raccolta del () è tutelata dalla Costituzione per la sua utilit à sociale; infatti, attraverso essa, si mira a mettere risorse economiche a disposizione delle attivit à produttive, in particolare degli investimenti.
Particolare favore riceve dalla Costituzione l'utilizzazione del () al fine di acquisire la propriet à dell'abitazione, la propriet à diretta coltivatrice e il diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Gli organi preposti alla regolamentazione e alla vigilanza in materia di () sono:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
la Banca d'Italia;
il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio;
la Commissione nazionale per le societ à e la borsa (Consob).
L'attivit à di raccolta del () comprende, nel diritto bancario, qualsiasi forma di raccolta del denaro che renda la banca debitrice della restituzione ed attribuisca al risparmiatore il diritto alla restituzione della somma versata, o addirittura il diritto ad un corrispettivo per il godimento della stessa.
Tale attivit à pu ò aver luogo sotto ogni forma, quindi anche attraverso contratti diversi da quelli bancari, e fra il pubblico, cio è tra una massa indifferenziata di risparmiatori. In altri termini l'attivit à di raccolta del () ha carattere di impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano.