Ripartizione dell’attivo

Ripartizione dell'attivo (d. fall.)
È la suddivisione, tra i creditori, dell'attivo fallimentare ovvero di quanto conseguito attraverso la liquidazione dei beni del fallito. È una fase eventuale e non necessaria della procedura, in quanto il fallimento può anche chiudersi perché la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali.
Al riparto hanno diritto di partecipare tutti quei creditori il cui credito è stato ammesso al passivo.
Nella previsione legislativa, la (—) avviene mediante ripartizioni parziali e una ripartizione finale: poco frequente è, però, nella pratica, l'attuazione di più riparti.
Le somme disponibili devono essere ripartite secondo il seguente ordine preferenziale:
— i crediti prededucibili, ossia quelli sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale o quelli così qualificati dalla legge, hanno precedenza assoluta;
— i crediti privilegiati, secondo l'ordine previsto dalla legge; a ciò si provvede solo se, pagate le spese incontrate nel corso della procedura, avanzino altre somme;
— i crediti chirografari, in proporzione all'ammontare dei crediti per cui ciascun creditore è stato ammesso.