Rifugiato
Rifugiato (d. internaz.)
L'art. 1 della Convenzione di Ginevra definisce () colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalit à, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue convinzioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non pu ò e non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese .
La nozione di () va distinta da quelle di immigrato e di apolide [Apolidia].
Pur avendo in comune con i () la necessit à di trovare accoglienza in un altro Paese, gli immigrati non sono difatti costretti a lasciare il Paese d'origine, ma prendono questa decisione liberamente.
Contrariamente agli apolidi, i () non perdono la cittadinanza del proprio Paese, pur dovendo rinunciare alla protezione del proprio Governo.
Il titolare della persecuzione (elemento soggettivo) e la dimostrata fondatezza del timore stesso (elemento oggettivo) costituiscono i presupposti indispensabili per il riconoscimento dello status di ().
Sono esclusi dall'applicazione della Convenzione le persone che abbiano commesso un crimine di guerra o contro l'umanit à [Crimini internazionali] o che si siano resi colpevoli di atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Quanto allo status giuridico dei (), esso dovr à essere regolato dalla legge del Paese del suo domicilio.
L'art. 32 della Convenzione dispone che gli Stati contraenti non possano espellere i () regolarmente residenti sul loro territorio, se non per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale.