Rifugiato

Rifugiato (d. internaz.)
L'art. 1 della Convenzione di Ginevra definisce (—) colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue convinzioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può e non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese.
La nozione di (—) va distinta da quelle di immigrato e di apolide [Apolidia].
Pur avendo in comune con i (—) la necessità di trovare accoglienza in un altro Paese, gli immigrati non sono difatti costretti a lasciare il Paese d'origine, ma prendono questa decisione liberamente.
Contrariamente agli apolidi, i (—) non perdono la cittadinanza del proprio Paese, pur dovendo rinunciare alla protezione del proprio Governo.
Il titolare della persecuzione (elemento soggettivo) e la dimostrata fondatezza del timore stesso (elemento oggettivo) costituiscono i presupposti indispensabili per il riconoscimento dello status di (—).
Sono esclusi dall'applicazione della Convenzione le persone che abbiano commesso un crimine di guerra o contro l'umanità [Crimini internazionali] o che si siano resi colpevoli di atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Quanto allo status giuridico dei (—), esso dovrà essere regolato dalla legge del Paese del suo domicilio.
L'art. 32 della Convenzione dispone che gli Stati contraenti non possano espellere i (—) regolarmente residenti sul loro territorio, se non per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale.