Ricevuta fiscale

Ricevuta fiscale (d. trib.)
Documento sul quale si attestano le prestazioni effettuate e l'importo versato dai beneficiari di tali prestazioni.
È prevista in via obbligatoria, quale strumento di controllo fiscale, per alcune categorie di contribuenti che effettuano specifiche cessioni di beni e/o prestazioni di servizi. Tali soggetti, infatti, devono emettere la (—) per tutte quelle operazioni commerciali per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.
La (—) unificata, modello unico di ricevuta fiscale valido per tutte le categorie di contribuenti, deve contenere le seguenti indicazioni:
— numerazione progressiva prestampata, attribuita dalla tipografia autorizzata a stampare i suddetti modelli;
— data dell'operazione;
— ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita IVA dell'emittente, nonché l'ubicazione dell'esercizio in cui viene esercitata l'attività e sono conservati i documenti previsti dal citato decreto;
— natura, qualità e quantità dei beni e servizi che sono oggetto dell'operazione;
— ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.
Qualora il medesimo documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale, deve contenere anche il numero progressivo attribuito dall'emittente, i dati identificativi del cliente, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata, l'ammontare imponibile e l'imposta relativa.
La fattura-ricevuta fiscale deve essere rilasciata a richiesta del cliente e assolve le medesime funzioni della fattura.
Le copie delle (—) vanno conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'emissione.
Dal 21-2-1997, in seguito all'emanazione del D.P.R. 696/96, è operante la piena alternatività tra (—) e scontrino fiscale anche ai fini della documentazione delle spese sostenute.