Retrocessione (d. amm.)
È un istituto rilevante in tema di espropriazione [Espropriazione per pubblica utilità] e comporta l'attribuzione, al proprietario del bene espropriato, del diritto di rientrare nella piena titolarità e disponibilità del bene stesso nei casi in cui l'opera di pubblica utilità non venga più eseguita, oppure non tutto il fondo espropriato sia stato utilizzato. L'istituto della () è disciplinato agli articoli 46-48 del D.P.R. 327/2001, T.U. espropriazioni, modificati poi dal D.Lgs. 302/2002.