Retribuzione

Retribuzione (d. lav.)
È l'obbligazione fondamentale del datore di lavoro e costituisce il corrispettivo della prestazione lavorativa.
Nell'accezione comune, tuttavia, anche se dottrina e giurisprudenza hanno negato l'esistenza di un principio di omnicomprensività della (—) per (—) si intende non la sola contropartita della prestazione di lavoro, ma tutto ciò che al lavoratore spetta, in denaro o in natura, come compenso di carattere continuativo per l'opera prestata, comprendendosi quindi anche integrazioni e indennità purché si riscontrino i caratteri essenziali della continuità, predeterminatezza, obbligatorietà e corrispettività.
Per l'art. 36 della Costituzione la (—) deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. È questa una norma precettiva, direttamente applicabile ai rapporti interprivati. Pertanto la giurisprudenza, sia in assenza di un'espressa pattuizione delle parti in ordine alla (—), sia in presenza di una pattuizione insufficiente, afferma che il datore è tenuto comunque a corrispondere al prestatore un emolumento pari alla (—) minima prevista nei contratti collettivi applicabili alla categoria di appartenenza, che sia sufficiente ex art. 36 Cost.
Generalmente la (—) consiste in una somma di danaro; molto raramente si prevede una (—) in natura, qualche volta ad integrazione di quella in danaro (es.: alloggio di servizio).
La (—) prende il nome di salario per gli operai e di stipendio per gli impiegati e si compone di paga base, contingenza e attribuzioni patrimoniali accessorie distinte in attribuzioni retributive (maggiorazioni per lavoro straordinario, premi di rendimento, gratifiche etc.), attribuzioni non retributive (rimborsi spese, trasferte etc.) e assegni per il nucleo familiare. La sommatoria di tali voci dà luogo alla cd. retribuzione globale.
L'art. 2099 c.c. prevede varie forme di (—), oltre a quella ordinariamente diffusa del salario o dello stipendio fisso e periodico. Esse sono il cottimo, la provvigione e la partecipazione agli utili o ai prodotti dell'impresa.
Vanno ricomprese nel concetto di (—) anche le cd. (—) differite, costituite da quegli emolumenti vari che, pur maturando, nel corso del rapporto di lavoro, vengono erogati in un momento successivo (es.: la tredicesima a dicembre, il trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto).