Cottimo

Cottimo (d. lav.)
Sistema di retribuzione in cui la paga è commisurata, alle unità di prodotto fornite dal lavoratore.
Esso è obbligatorio quando il prestatore è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo di produzione (superiore al normale), o quando la valutazione della prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione (art. 2100 c.c.).
In caso di (—) collettivo (di squadra o di gruppo) l'entità della retribuzione è commisurata al rendimento non del singolo lavoratore, ma di un gruppo o una squadra di lavoratori organizzato dall'impresa.
Il sistema del (—) non può, ovviamente, trovare applicazione tutte le volte in cui non sia possibile valutare quantitativamente il risultato del lavoro (es.: impiegati, lavoratori agricoli e commerciali), e nei casi vietati espressamente dalla legge (apprendistato, contratto di inserimento).
L'art. 2101 c.c., ad evitare un pregiudizievole sfruttamento delle energie del prestatore, prevede che:
— i criteri per la determinazione delle tariffe di (—) sono disposti nei contratti collettivi;
— la definitività delle tariffe deve essere prima sottoposta ad un periodo di esperimento;
 le tariffe possono essere modificate solo in quanto avvengano mutamenti nell'esecuzione del lavoro e in ragione degli stessi;
— il datore di lavoro deve comunicare preventivamente ai prestatori i dati riguardanti le tariffe di (—), le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario.
C'è da rilevare, comunque, che l'attuale indirizzo evolutivo del diritto del lavoro e della contrattazione collettiva ha portato a limitare il (—) solo a una parte della retribuzione: al sistema del cd. (—) pieno o integrale (obbligatorio nel lavoro a domicilio) si è sostituito quello del cd. (—) misto che costituisce soltanto una maggiorazione della paga-base, sempre rapportata al risultato della prestazione.