Cottimo
Cottimo (d. lav.)
Sistema di retribuzione in cui la paga è commisurata, alle unit à di prodotto fornite dal lavoratore.
Esso è obbligatorio quando il prestatore è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo di produzione (superiore al normale), o quando la valutazione della prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione (art. 2100 c.c.).
In caso di () collettivo (di squadra o di gruppo) l'entit à della retribuzione è commisurata al rendimento non del singolo lavoratore, ma di un gruppo o una squadra di lavoratori organizzato dall'impresa.
Il sistema del () non pu ò, ovviamente, trovare applicazione tutte le volte in cui non sia possibile valutare quantitativamente il risultato del lavoro (es.: impiegati, lavoratori agricoli e commerciali), e nei casi vietati espressamente dalla legge (apprendistato, contratto di inserimento).
L'art. 2101 c.c., ad evitare un pregiudizievole sfruttamento delle energie del prestatore, prevede che:
i criteri per la determinazione delle tariffe di () sono disposti nei contratti collettivi;
la definitivit à delle tariffe deve essere prima sottoposta ad un periodo di esperimento;
le tariffe possono essere modificate solo in quanto avvengano mutamenti nell'esecuzione del lavoro e in ragione degli stessi;
il datore di lavoro deve comunicare preventivamente ai prestatori i dati riguardanti le tariffe di (), le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario.
C' è da rilevare, comunque, che l'attuale indirizzo evolutivo del diritto del lavoro e della contrattazione collettiva ha portato a limitare il () solo a una parte della retribuzione: al sistema del cd. () pieno o integrale (obbligatorio nel lavoro a domicilio) si è sostituito quello del cd. () misto che costituisce soltanto una maggiorazione della paga-base, sempre rapportata al risultato della prestazione.