Requisizione
Requisizione (d. amm.)
Provvedimento amministrativo con cui la P.A. acquisisce la propriet à o l'uso su beni altrui.
Si distinguono diversi tipi di (): quella in propriet à, in uso, e d'urgenza.
Nel primo caso si tratta di un provvedimento ablatorio eccezionale e necessitato che ha luogo, di regola, solo in tempo di guerra o, in tempo di pace, per esigenze di carattere militare. Oggetto possono essere solo i beni mobili e fra essi solo quelli indicati dalla legge. Casi pi ù comuni di () riguardano mezzi di trasporto (quadrupedi, veicoli, natanti etc.). L'indennit à è dovuta dal trasferimento del bene, per cui dal momento della consegna fino al pagamento saranno dovuti al soggetto anche gli interessi corrispettivi.
La P.A. pu ò sottrarre, oltre la propriet à, anche il semplice uso della cosa al soggetto. Tale il caso della () in uso.
La () d'urgenza pu ò essere attuata solo in caso di grave necessit à pubblica, prevista dall'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo. È di competenza di tutte quelle autorit à che in base ad altre norme possono disporre di urgenza della propriet à privata (Prefetto, Sindaco etc.).
Pu ò essere adottata per qualsiasi ragione urgente di interesse pubblico, sia a riguardo di mobili che di immobili (nell'ultimo caso si parla di () in uso).