Requisizione

Requisizione (d. amm.)
Provvedimento amministrativo con cui la P.A. acquisisce la proprietà o l'uso su beni altrui.
Si distinguono diversi tipi di (—): quella in proprietà, in uso, e d'urgenza.
Nel primo caso si tratta di un provvedimento ablatorio eccezionale e necessitato che ha luogo, di regola, solo in tempo di guerra o, in tempo di pace, per esigenze di carattere militare. Oggetto possono essere solo i beni mobili e fra essi solo quelli indicati dalla legge. Casi più comuni di (—) riguardano mezzi di trasporto (quadrupedi, veicoli, natanti etc.). L'indennità è dovuta dal trasferimento del bene, per cui dal momento della consegna fino al pagamento saranno dovuti al soggetto anche gli interessi corrispettivi.
La P.A. può sottrarre, oltre la proprietà, anche il semplice uso della cosa al soggetto. Tale il caso della (—) in uso.
È prevista dalle stesse leggi che prevedono la (—) in proprietà, di cui si è prima detto. Può avere ad oggetto anche immobili ed aziende. La P.A. utilizza i beni stessi per il tempo necessario pagando il prezzo d'uso, indi, venuta meno la necessità, li restituisce.
La (—) d'urgenza può essere attuata solo in caso di grave necessità pubblica, prevista dall'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo. È di competenza di tutte quelle autorità che in base ad altre norme possono disporre di urgenza della proprietà privata (Prefetto, Sindaco etc.).
Può essere adottata per qualsiasi ragione urgente di interesse pubblico, sia a riguardo di mobili che di immobili (nell'ultimo caso si parla di (—) in uso).