Redibitoria [azione] (d. civ.)
È l'azione (art. 1492 c.c.) con la quale nella compravendita, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto allorché la cosa acquistata sia affetta da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione).