Reclamo

Reclamo (d. proc. civ.)
È il rimedio apprestato contro i provvedimenti del giudice (consistenti in ordinanze e decreti) emessi sia nel processo di cognizione che in quello di esecuzione nonché nel procedimento di volontaria giurisdizione.
I provvedimenti adottati in base al (—) generalmente non sono impugnabili in Cassazione dato che non sono suscettibili di acquisire l'efficacia di cosa giudicata.
() contro i provvedimenti cautelari
Il reclamo va proposto ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento (art. 669terdecies c.p.c.) e costituisce una vera e propria impugnazione dell'ordinanza con cui viene concesso o negato il provvedimento. La previsione che possa essere oggetto di reclamo non solo il provvedimento di accoglimento ma anche di rigetto è stato introdotto dal cd. decreto competitività (D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005), che è intervenuto altresì sul termine entro il quale il (—) è proposto: infatti dall'entrata in vigore della nuova disposizione (12-9-2005) è previsto un ampliamento a 15 giorni (finora era previsto un termine di 10 giorni dalla notificazione dell'ordinanza).
Il relativo procedimento si svolge in camera di consiglio (artt. 737, 738 e 739 c.p.c.).
Il (—) si propone:
— al Collegio, contro i provvedimenti del giudice singolo del Tribunale, del quale Collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento;
— ad altra Sezione della Corte di appello o, in mancanza, alla Corte di appello più vicina, contro i provvedimenti emanati dalla Corte di appello.
Il giudice del (—), convocate le parti, pronuncia, non oltre 20 giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile, con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il presidente dell'organo collegiale investito del (—), quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di una congrua cauzione.
() dello status di figlio legittimo [azione di]
È l'azione mediante la quale il figlio che si ritenga legittimo, ma che non abbia conseguito il relativo status, reclama la propria qualità di discendente legittimo.
Colui che, tuttavia, risulti essere figlio legittimo di altre persone, non può reclamare tale stato rispetto a persone diverse, se non nel caso di supposizione di parto o sostituzione di neonato (art. 239 c.c.).
Tale azione è imprescrittibile.