Reclamo
Reclamo (d. proc. civ.)
I provvedimenti adottati in base al () generalmente non sono impugnabili in Cassazione dato che non sono suscettibili di acquisire l'efficacia di cosa giudicata.
() contro i provvedimenti cautelari
Il reclamo va proposto ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento (art. 669terdecies c.p.c.) e costituisce una vera e propria impugnazione dell'ordinanza con cui viene concesso o negato il provvedimento. La previsione che possa essere oggetto di reclamo non solo il provvedimento di accoglimento ma anche di rigetto è stato introdotto dal cd. decreto competitivit à (D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005), che è intervenuto altres ì sul termine entro il quale il () è proposto: infatti dall'entrata in vigore della nuova disposizione (12-9-2005) è previsto un ampliamento a 15 giorni (finora era previsto un termine di 10 giorni dalla notificazione dell'ordinanza).
Il relativo procedimento si svolge in camera di consiglio (artt. 737, 738 e 739 c.p.c.).
Il () si propone:
al Collegio, contro i provvedimenti del giudice singolo del Tribunale, del quale Collegio non pu ò far parte il giudice che ha emanato il provvedimento;
ad altra Sezione della Corte di appello o, in mancanza, alla Corte di appello pi ù vicina, contro i provvedimenti emanati dalla Corte di appello.
Il giudice del (), convocate le parti, pronuncia, non oltre 20 giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile, con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il presidente dell'organo collegiale investito del (), quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, pu ò disporre la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di una congrua cauzione.
() dello status di figlio legittimo [azione di]
Colui che, tuttavia, risulti essere figlio legittimo di altre persone, non pu ò reclamare tale stato rispetto a persone diverse, se non nel caso di supposizione di parto o sostituzione di neonato (art. 239 c.c.).
Tale azione è imprescrittibile.