Quod nullum est, nullum producit effectum
Quod nullum est, nullum producit effectum [ci ò che è nullo non produce alcun effetto] (d. civ.)
Con tale brocardo si fa riferimento al carattere tipico della nullit à del negozio giuridico, in base al quale il negozio nullo non produce alcun effetto.
Da ci ò derivano altre conseguenze: l'efficacia retroattiva della dichiarazione di nullit à nei confronti delle parti e dei terzi, nonch é l'insanabilit à del negozio nullo, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.