Quod nullum est, nullum producit effectum

Quod nullum est, nullum producit effectum [ciò che è nullo non produce alcun effetto] (d. civ.)
Con tale brocardo si fa riferimento al carattere tipico della nullità del negozio giuridico, in base al quale il negozio nullo non produce alcun effetto.
Da ciò derivano altre conseguenze: l'efficacia retroattiva della dichiarazione di nullità nei confronti delle parti e dei terzi, nonché l'insanabilità del negozio nullo, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.