Quasi usufrutto

Quasi usufrutto (d. civ.)
Espressione con la quale si indica l'usufrutto, di un bene consumabile (quae ipso uso consumuntur) (art. 995 c.c.).
Nel (—) i beni che ne formano oggetto passano in proprietà dell'usufruttuario affinché questi ne possa godere. Da ciò derivano non solo notevoli differenze nella disciplina dell'istituto rispetto alle norme generali in tema di usufrutto, ma anche la qualificazione del (—) in termini di diritto di proprietà delle cose consumabili e non di diritto reale di godimento su cosa altrui.
Quanto all'obbligo di restituzione, in particolare, la legge pone a carico del quasi-usufruttuario solo l'obbligo di pagare, all'estinzione del diritto, il valore del bene sulla base della stima convenuta o, in mancanza, il valore al tempo dell'estinzione dell'usufrutto, ovvero di restituire altrettanti beni della stessa specie e quantità di quelli ricevuti.
Il contratto costitutivo del (—) ha natura consensuale e non reale.