Quasi usufrutto
Quasi usufrutto (d. civ.)
Espressione con la quale si indica l'usufrutto, di un bene consumabile (quae ipso uso consumuntur) (art. 995 c.c.).
Nel () i beni che ne formano oggetto passano in propriet à dell'usufruttuario affinch é questi ne possa godere. Da ci ò derivano non solo notevoli differenze nella disciplina dell'istituto rispetto alle norme generali in tema di usufrutto, ma anche la qualificazione del () in termini di diritto di propriet à delle cose consumabili e non di diritto reale di godimento su cosa altrui.
Quanto all'obbligo di restituzione, in particolare, la legge pone a carico del quasi-usufruttuario solo l'obbligo di pagare, all'estinzione del diritto, il valore del bene sulla base della stima convenuta o, in mancanza, il valore al tempo dell'estinzione dell'usufrutto, ovvero di restituire altrettanti beni della stessa specie e quantit à di quelli ricevuti.
Il contratto costitutivo del () ha natura consensuale e non reale.