Quasi reato

Quasi reato (d. pen.)
È quel fatto penalmente rilevante che, pur non integrando gli estremi di un reato, presenti tuttavia un intenso disvalore.
Pur non essendovi un generale accordo in materia, possiamo ricomprendervi le seguenti ipotesi:
— reato impossibile, che ricorre quando per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa è impossibile l'evento dannoso o pericoloso: ad es. sparo ad un manichino, convinto che, in realtà, sia il mio peggior nemico (art. 49 c.p.);
— l'accordo per commettere un reato senza che poi questo venga in realtà perpetrato; nessuna delle persone che partecipa a tale accordo può, di regola, essere punita per il solo fatto dell'accordo (art. 115 c.p.);
— istigazione a cui non segua la commissione del reato: sollecito qualcuno a commettere un reato ma la persona che io istigo non si lascia convincere o, comunque, non realizza l'operazione criminosa (art. 115 c.p.).
Nei casi indicati non potrà essere applicata la pena perché i fatti non costituiscono reato, ma una misura di sicurezza qualora il giudice ritenga sussistente la pericolosità sociale dell'agente.