Prostituzione

Prostituzione (d. pen.)
È l'attività abituale di un uomo o di una donna che consente a reiterate prestazioni sessuali previo compenso.
La (—) è stata per lungo tempo tollerata dallo Stato italiano, che si limitava a sorvegliare tale attività soprattutto al fine di evitare il diffondersi di malattie veneree; il codice penale, agli artt. 531-536, garantiva tale sorveglianza, punendo il lenocinio, lo sfruttamento della (—) e la tratta di donne e di minori.
Tale sistema fu radicalmente mutato dalla L. 75/58 proposta dalla senatrice Merlin (dalla quale il nome di legge Merlin), che ha introdotto una nuova e radicale regolamentazione della materia così riassumibile:
— abolizione della casa di (—);
— divieto di apertura di casa di (—);
— non punibilità della prostituta in quanto tale;
— divieto di qualsiasi attività tesa a consentire, favorire o agevolare la (—).
Le fattispecie criminose di maggior rilievo sono previste dall'art. 3 della legge Merlin e sono le seguenti:
— esercizio di casa di prostituzione. È previsto nei nn. 1 e 2 del co. 2 dell'art. 3 della legge Merlin, e consiste nel fatto di chiunque abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di (—), o comunque la controlli, o diriga o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa, nonché nel fatto di chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conduca in locazione a scopo di esercizio della (—);
— induzione alla () e lenocinio. Sono previsti dai nn. 4 e 5 del citato articolo. Risponde di tale delitto chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la (—) o ne agevoli a tal fine la (—) nonché chiunque induca alla (—) una donna di maggiore età, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
— tolleranza abituale della (—). È previsto dal n. 3 del citato articolo e consiste nel fatto di chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto ad un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo o luogo di spettacoli o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla (—);
— favoreggiamento e sfruttamento della (—). È previsto dal n. 8 del citato articolo e consiste nel fatto di chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui;
— tratta di persone da destinare alla (—). È previsto dai nn. 6 e 7 del citato articolo e consiste nel fatto di chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o, comunque, in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la (—), ovvero si intromette per agevolarne la partenza, nonché del fatto di chiunque esplichi una attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla (—) od allo sfruttamento della (—), ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione e gli scopi delle predette associazioni ed organizzazioni.
L'art. 18 della L. 269/98 (c.d. legge sulla pedofilia) ha soppresso, quale ipotesi aggravata, il fatto commesso su minore degli anni 21, avendo la medesima legge configurato lo sfruttamento ed il favoreggiamento della prostituzione minorile quale fattispecie autonoma di reato [Pedofilia].
Pena: Reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 258 a euro 10.329.
() minorile (d. pen.)
A seguito delle modifiche operate sulla relativa previsione dalla L. 6-2-2006, n. 38, l'art. 600bis c.p. consta di quattro commi:
— il primo dei quali sanziona l'attività di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione minorile;
— il secondo sanziona il compimento di atti sessuali con minorenne, verso corrispettivo;
— il terzo prevede una configurazione aggravata di tale ultima fattispecie, per il caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di infrasedicenne;
— il quarto conferma la previgente ipotesi attenuata configurabile nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso da un minore degli anni diciotto.
La norma, dunque, è posta a tutela della libertà psicofisica del minore, intesa come diritto ad una crescita fisica, psichica, spirituale, morale e sociale secondo i canoni del naturale sviluppo.
Soggetto attivo dei reati di cui ai primi due commi può essere chiunque: trattasi pertanto di reati comuni, in quanto non necessita in capo all'agente alcuna particolare qualità personale.
Soggetto passivo deve essere un minore: in particolare, per il delitto di cui al primo comma (sfruttamento, induzione, favoreggiamento) è sufficiente che il soggetto passivo sia una persona minore degli anni 18, mentre per il delitto di cui al secondo comma (compimento dell'atto sessuale prostitutivo con il minore) è necessario che il minore abbia un'età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni.
L'art. 600bis, co. 2, c.p. configura l'attività di prostituzione consistente nel compimento di atti sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica.
Per atto sessuale deve intendersi ogni condotta che manifesti esteriormente l'istinto sessuale umano tra cui rientrano sia gli atti di congiunzione carnale, in cui vi è compenetrazione dei genitali (ma anche coito anale ed orale) che quelli di semplice libidine, quali la masturbazione, la palpazione, abbracci e carezze.
Il delitto di cui al primo comma, nelle sue diverse configurazioni, si consuma sin dal compimento del primo atto criminoso di induzione o favoreggiamento (per lo sfruttamento si ritiene necessaria la percezione del profitto).
Quanto all'elemento soggettivo, la fattispecie è punibile a titolo di dolo generico. L'età del soggetto passivo rientra nell'oggetto del dolo; conseguentemente, in caso di errore, trattandosi di elemento costitutivo del reato, si applica la disciplina dettata, in generale, dall'art. 47 c.p.
L'art. 600bis, co. 2 c.p. è una fattispecie a carattere sussidiario, in quanto si configura solo ove il fatto non costituisca più grave reato.
Il delitto si consuma con il compimento del primo (pur se unico) atto sessuale.
Quanto all'elemento soggettivo, la fattispecie è punibile a titolo di dolo generico. È sufficiente, pertanto, che l'agente abbia la rappresentazione degli elementi essenziali del fatto (compimento di atti sessuali in corrispettivo di danaro od altra utilità, età minore della vittima, ecc.) e dia impulso alla volontà per commettere il fatto tipico.
La riforma del 2006 ha introdotto una inedita figura aggravata di tale fattispecie (co. 3), per il caso in cui il mercimonio di atti sessuali venga posto in essere nei confronti di persona che non abbia compiuto i sedici anni. Il fatto è di minore gravità se commesso da persona minore degli anni diciotto (co. 4).
Pena: Reclusione da 6 a 12 anni e multa da euro 15.493 a euro 154.937 (co. 1). Per l'ipotesi-base, reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 5.164 (co. 2). Per l'ipotesi aggravata, reclusione da 2 a 5 anni (co. 3). Se l'autore del fatto di cui al co. 2 è persona minore di anni 18, reclusione o multa ridotta da un terzo a due terzi.