Fondo pensione

Fondo pensione (leg. sociale)
Costituisce una forma di previdenza integrativa e complementare al sistema obbligatorio pubblico, in quanto è funzionale ad assicurare, ai lavoratori che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, più elevati livelli di copertura previdenziale.
Le forme pensionistiche complementari (la cui disciplina è contenuta nel decreto di riforma della previdenza complementare — D.Lgs. 252/2005 —, entrata in vigore il 1 gennaio 2007) sono, quindi, forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Tali forme sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Sono forme pensionistiche complementari i (—) negoziali o chiusi, i (—) aperti, i piani individuali pensionistici e i (—) preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992.
I (—) negoziali nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l'area dei destinatari, cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge, sulla base dell'appartenenza a un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o a un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma). L'attività del fondo pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell'individuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria e nella erogazione delle prestazioni. Il (—) negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l'assemblea, gli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo che, in genere, coincide con il direttore generale.
I (—) aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Nell'ambito del patrimonio della società che li istituisce, i (—) aperti costituiscono un patrimonio separato e autonomo finalizzato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni previdenziali. L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale. Si ha adesione in forma collettiva quando la fonte istitutiva della forma pensionistica complementare, invece di decidere di istituire uno specifico (—) negoziale, sceglie uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell'obiettivo previdenziale. La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.
I piani individuali pensionistici sono forme pensionistiche individuali realizzate attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai (—) aperti, è prevista la figura del responsabile della forma pensionistica che ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.
I (—) preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente (come ad esempio la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati). Il D.Lgs. 252/2005 stabilisce che l'adeguamento di tali forme alle norme dello stesso decreto avvenga secondo criteri, modalità e tempi stabiliti dal Ministero dell'economia di concerto con quello del lavoro sentita la COVIP.
L'adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l'ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.
Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il d. lgs. 252/2005, entrata in vigore dal 1 gennaio 2007:
— i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
— i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. n. 276/03 (legge~Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
— i lavoratori autonomi;
— i liberi professionisti;
— i soci lavoratori di cooperative;
— i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della riforma operata con il D.Lgs. 252/2005 i dipendenti delle seguenti pubbliche amministrazioni (ai quali continua ad applicarsi la disciplina del D.Lgs. 124/1993):
— amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
— aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
— regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni;
— istituzioni universitarie (università statali e istituto universitario di scienze motorie/ex I.s.e.f.);
— istituti autonomi case popolari;
— camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
— tutti gli enti pubblici non economici nazionali (ad es. I.n.p.s., I.n.p.d.a.p., I.p.s.e.m.a.), regionali e locali;
— amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale;
— A.r.a.n. (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni);
— agenzie fiscali.
Scelta sulla destinazione del T.F.R. al ()
Una delle novità più importanti della Riforma riguarda il Trattamento di fine rapporto (T.F.R.), ossia la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente, che può essere utilizzata come fonte di finanziamento delle forme pensionistiche complementari.
Dal 1 gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, ad eccezione dei lavoratori domestici e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sopra indicate, può scegliere di destinare il proprio futuro T.F.R. alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro. Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006, il termine per effettuare la scelta è scaduto il 30 giugno 2007; per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall'assunzione. Non deve scegliere il lavoratore che già in data antecedente al 1 gennaio 2007 aderiva a un fondo pensione versando integralmente il T.F.R.
Se entro il termine del 30 giugno 2007 o dei sei mesi dalla data di assunzione, se avvenuta dopo il 31 dicembre 2006, il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro si realizza un'adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del T.F.R. (silenzio-assenso).