Precettazione

Precettazione (d. amm.)
Consiste in un atto amministrativo mediante il quale la Pubblica autorità interviene autoritativamente per attenuare le conseguenze negative di astensioni collettive dal lavoro nel settore dei servizi pubblici essenziali attuate senza osservare le misure minime a garanzia degli utenti previste dalla L. 146/1990 [Sciopero (nei servizi pubblici essenziali)].
Dopo un tentativo di conciliazione con gli scioperanti, qualora questo non dia esito positivo, l'autorità competente (Presidente del Consiglio dei Ministri o il Prefetto se lo sciopero ha rilevanza locale) emana l'ordinanza di (—) che può disporre che lo sciopero sia posticipato, che ne sia ridotta la durata o che avvenga con modalità diverse, tali da garantire le finalità della legge. Essa deve essere adottata entro 48 ore dallo sciopero, eccetto che sia in corso il tentativo di conciliazione o vi siano urgenze particolari.