Preavviso

Preavviso
() di sfratto (d. proc. civ.)
In seguito all'intervento del cd. decreto competitività (D.L. 35/2005 conv. in L. 80/2005) è stata modificata la disciplina relativa al Modo del rilascio dell'immobile in quanto la relativa esecuzione ha inizio con la notifica dell'avviso con cui l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui si procederà. Ciò rileva ai fini dell'individuazione del termine finale di efficacia del precetto (art. 481 c.p.c.).
In passato, prima che la L. 80/2005 modificasse l'art. 608 c.p.c. individuando nella notifica del preavviso l'inizio dell'esecuzione per rilascio, la dottrina era divisa: secondo alcuni, l'esecuzione per rilascio iniziava con la notifica del precetto; secondo altri, con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo nel quale dovevano essere compiuti gli atti esecutivi; una terza tesi, infine, affermava che l'esecuzione aveva inizio con la notifica del preavviso di rilascio, tesi quest'ultima accolta dal legislatore.
() nel rapporto di lavoro (d. lav.)
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di recesso (dimissioni, licenziamento ad nutum o per giustificato motivo), la parte recedente deve dare all'altra (—) del recesso stesso (art. 2118 c.c.).
L'istituto risponde all'elementare esigenza che la parte receduta non si trovi all'improvviso di fronte alla rottura del contratto ed ha la funzione di permettere, rispettivamente, al datore di lavoro di trovare un altro dipendente, e al prestatore, di procurarsi un'altra occupazione (tant'è vero che molti contratti collettivi prevedono il diritto del lavoratore ad avere, in detto periodo, appositi permessi).
La durata del periodo di (—) è stabilita dai singoli contratti collettivi e varia in relazione alle qualifiche e all'anzianità dei lavoratori.
Se la parte recedente non dà il (—), è tenuta verso l'altra ad un'indennità pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di (—): cd. indennità di mancato (—).
Il periodo di (—) viene ordinariamente trascorso in servizio, seppure la parte a cui favore opera può rinunciarvi.
Il periodo di (—), quando effettivamente trascorso in servizio, costituisce ad ogni effetto prosecuzione del rapporto di lavoro. Il rapporto infatti non si risolve al momento della comunicazione del (—), ma solo allorché sia scaduto il termine del periodo di (—). Va osservato inoltre che, in base all'art. 2119 c.c. e sempre nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'esistenza di una giusta causa che impedisca la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto stesso autorizza il recesso senza obbligo di (—) né di risarcimento sostitutivo a meno che non sia il lavoratore ad essere costretto a recedere per giusta causa: in tale ipotesi il recedente conserva il diritto all'indennità sostitutiva.