Possideo quia possideo

Possideo quia possideo [possiedo perché ho il possesso materiale della cosa]
Brocardo latino esprimente il principio per il quale la prova del possesso si fonda sulla dimostrazione di avere la effettiva disponibilità della cosa.
La formula ha rilevanza soprattutto nel caso in cui il proprietario agisca in rivendica [Rivendicazione (Azione di)] contro il possessore; infatti mentre il proprietario ha l'onere di provare l'esistenza del suo diritto di proprietà [Probatio diabolica], il convenuto possessore può invece limitarsi a sostenere che (—), senza dover null'altro provare.