Portierato

Portierato [contratto di] (d. lav.)
Rapporto di lavoro subordinato il cui oggetto è la prestazione del servizio di vigilanza, custodia e pulizia di uno stabile condominiale abitato. La figura del portiere va tenuta perciò distinta da quella del custode di una singola casa di abitazione, del custode di uno stabilimento industriale o del portiere d'albergo.
Il rapporto di (—) è regolato dalle norme in materia di lavoro subordinato, da talune leggi speciali e dalla contrattazione collettiva nonché dagli eventuali accordi integrativi regionali o provinciali.
La disciplina del rapporto di (—) è, in gran parte, infatti, regolata dall'autonomia collettiva, che ha anche la funzione di adattare le norme generali del lavoro al particolare rapporto di lavoro subordinato che si stabilisce tra il portiere e i proprietari del fabbricato che, nella persona dell'amministratore condominiale, fungono da datore di lavoro.
Le mansioni del portiere comprendono normalmente le seguenti attività:
— vigilanza dello stabile;
— apertura e chiusura del portone o cancello d'ingresso;
— pulizia e manutenzione dell'immobile;
— distribuzione della corrispondenza;
 sorveglianza dell'uso del citifono, dell'ascensore e del riscaldamento centrale (con eventuale manutenzione);
— altre prestazioni inerenti lo stabile, secondo le consuetudini.
Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, siglato il 4-12-2003 tra le federazioni rappresentative dei lavoratori del settore, aderenti a CGIL, CISL, UIL, e CONFEDILIZIA, ed in vigore dall'1-12-2003 al 31-12-2006, prevede un arricchimento del profilo professionale del portiere, mediante la possibilità di introdurre prestazioni di vigilanza da svolgersi con strumentazione informatica e telematica (videosorveglianza) e l'attribuzione di nuove funzioni come l'assistenza per gli ascensori (esclusi i servizi di controllo e di certificazione).
La retribuzione che il datore di lavoro (spesso rappresentato da una amministrazione condominiale) deve corrispondere al portiere comprende:
a) salario mensile con la contingenza e le indennità varie previste dal contratto;
b) gratifica natalizia;
c) alloggio gratuito con energia elettrica (40 kWh mensili), acqua (120 metri cubi annui) e riscaldamento (o indennità sostitutiva).
Per la particolarità dell'oggetto della prestazione lavorativa del portiere, numerose disposizioni della disciplina generale del lavoro subordinato non trovano applicazione, come ad esempio il D.Lgs. 66/2003 in materia di orario di lavoro. Tuttavia, nel recente rinnovo contrattuale, le parti sociali hanno comunque optato per un riallineamento alla disciplina del D.Lgs. 66/2003 stabilendo una riduzione dell'orario di lavoro da 59 a 48 ore settimanali (di norma su 6 giorni), per i portieri con alloggio, e da 47 a 45, per i portieri senza alloggio.