P.I.P.

P.I.P. [piano per l'inserimento professionale dei giovani] (leg. soc.)
Costituiscono una tipologia di tirocinio mirata ad agevolare le scelte professionali e a fornire una formazione professionale aggiuntiva mediante un'esperienza lavorativa effettuata in un contesto aziendale.
Originariamente i (—) potevano essere attivati solo nelle aree svantaggiate di cui agli obiettivi comunitari 1 e 2 del regolamento CEE 2052/88 e 328/88, e nelle Regioni ove sussistesse un forte squilibrio tra offerta e domanda di lavoro. L'art. 1, co. 6 L. 20-3-1998, n. 52 ha, invece, previsto la possibilità di svolgimento di attività anche in imprese del settore industriale operanti in Regioni diverse da quelle individuate dal legislatore comunitario purché siano stipulate, anche attraverso le associazioni territoriali, apposite intese (cd. patti di gemellaggio) con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle regioni di provenienza dei giovani. In tal caso ai giovani sarà corrisposta un'indennità a titolo di rimborso spese per vitto e alloggio.
Beneficiari dell'inserimento professionale sono i giovani di età tra i 19 e i 32, fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata.
I (—) sono attuati mediante progetti formativi (di durata massima pari a 12 mesi) di due tipi:
a) progetti indirizzati a giovani in possesso di istruzione secondaria inferiore o superiore, per iniziative formative che possono avere ad oggetto anche lo svolgimento di lavori socialmente utili e che mirano al recupero dell'istruzione di base o a fornire una formazione di livello più elevato;
b) progetti per figure professionalmente qualificate basati su periodi di formazione e sullo svolgimento di un'esperienza lavorativa.
Analogamente alle altre forme di tirocinio, anche nel caso dei (—) non si instaura un rapporto di lavoro subordinato.
La L. 350/2003 ha stabilito la possibilità di attivare i (—) ma solo nei limiti delle risorse finanziarie stanziate e non utilizzate.