P.I.P.
P.I.P. [piano per l'inserimento professionale dei giovani] (leg. soc.)
Costituiscono una tipologia di tirocinio mirata ad agevolare le scelte professionali e a fornire una formazione professionale aggiuntiva mediante un'esperienza lavorativa effettuata in un contesto aziendale.
Originariamente i () potevano essere attivati solo nelle aree svantaggiate di cui agli obiettivi comunitari 1 e 2 del regolamento CEE 2052/88 e 328/88, e nelle Regioni ove sussistesse un forte squilibrio tra offerta e domanda di lavoro. L'art. 1, co. 6 L. 20-3-1998, n. 52 ha, invece, previsto la possibilit à di svolgimento di attivit à anche in imprese del settore industriale operanti in Regioni diverse da quelle individuate dal legislatore comunitario purch é siano stipulate, anche attraverso le associazioni territoriali, apposite intese (cd. patti di gemellaggio) con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle regioni di provenienza dei giovani. In tal caso ai giovani sar à corrisposta un'indennit à a titolo di rimborso spese per vitto e alloggio.
Beneficiari dell'inserimento professionale sono i giovani di et à tra i 19 e i 32, fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata.
I () sono attuati mediante progetti formativi (di durata massima pari a 12 mesi) di due tipi:
a) progetti indirizzati a giovani in possesso di istruzione secondaria inferiore o superiore, per iniziative formative che possono avere ad oggetto anche lo svolgimento di lavori socialmente utili e che mirano al recupero dell'istruzione di base o a fornire una formazione di livello pi ù elevato;
b) progetti per figure professionalmente qualificate basati su periodi di formazione e sullo svolgimento di un'esperienza lavorativa.
Analogamente alle altre forme di tirocinio, anche nel caso dei () non si instaura un rapporto di lavoro subordinato.
La L. 350/2003 ha stabilito la possibilit à di attivare i () ma solo nei limiti delle risorse finanziarie stanziate e non utilizzate.