Permuta
Permuta [contratto di] (d. civ.)
Si tratta, pi ù precisamente, di un contratto consensuale ad efficacia reale o obbligatoria. Ad esempio è a effetto obbligatorio la () di cosa presente verso cosa futura, dove a fronte di un trasferimento immediato di propriet à di un bene, l'alienante assume l'obbligo di tenere un comportamento o adoperarsi in modo tale da far venire ad esistenza la cosa da consegnare in cambio.
Lo scambio tra cose o tra diritti pu ò essere anche accompagnato dalla previsione o dal versamento di un conguaglio in denaro. La natura del contratto di () resta inalterata se, indipendentemente dall'entit à del conguaglio, risulti che la comune volont à delle parti abbia dato maggior rilevanza allo scambio tra beni o diritti, piuttosto che al denaro.
Alla () si applicano le norme stabilite per la vendita [Compravendita (Contratto di)], in quanto compatibili; tuttavia, a differenza di quanto previsto per la vendita, le spese della () gravano su entrambi i contraenti in parti uguali, salvo patto contrario.