Perenzione

Perenzione (d. amm.)
Causa di estinzione del processo amministrativo che si verifica in caso di inerzia della parte che abbia per un certo tempo, determinato dalla legge, omesso di compiere atti di impulso processuale di sua pertinenza.
In particolare, ai sensi dell'art. 25 L. 1034/1971 i ricorsi si considerano abbandonati se dopo il deposito del ricorso non sia presentata istanza di discussione entro il termine massimo di due anni, e quando nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.
L'estinzione del processo opera di diritto e il giudice può rilevarla di ufficio.
L'art. 9 L. 205/2000, ha introdotto nel processo amministrativo una nuova ipotesi di estinzione del giudizio: la perenzione decennale. Tale causa estintiva opera quando, decorsi dieci anni dalla data di deposito del ricorso e fatto avviso di tale evento a cura della segreteria alle parti costituite, il ricorrente non abbia presentato nuova istanza di fissazione dell'udienza entro sei mesi dalla notifica dell'avviso. Come per le altre cause di estinzione la perenzione decennale viene dichiarata con decreto nelle forme di cui all'art. 26, ult. co., L. 1034/1971.