Pensione

Pensione (d. lav.)
Prestazione di natura economica corrisposta periodicamente al lavoratore da un ente pubblico o privato a chi cessa la propria attività lavorativa per aver superato un dato limite di età, per aver prestato un certo numero di anni di servizio, per invalidità, etc.
() di anzianità
Si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la (—) di vecchiaia [Pensione].
La L. 247/2007, che ha recepito i contenuti dell'accordo del 23 luglio 2007 fra Governo e parti sociali, ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente, e ha introdotto le finestre per la (—) di vecchiaia.
Le modifiche riguardano sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi che matureranno i requisiti a partire dal 2008. Sono invece salvaguardati i diritti dei lavoratori che hanno già maturato i requisiti per la pensione di anzianità al 31 dicembre 2007.
Dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009, i lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età; i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età.
Dal 1 luglio 2009 in poi entra in vigore il c.d. sistema delle quote, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:
Si può andare in pensione a prescindere dall'età, se si possiede un'anzianità contributiva di almeno 40 anni.
La L. 247/2007 ha modificato anche le finestre di uscita, secondo il seguente schema:
La pensione decorre dall'apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data.
In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda
() di inabilità
È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.
Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
— un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'I.N.P.S., che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
— un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
— un'anzianità assicurativa presso l'I.N.P.S. di almeno cinque anni.
La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.
Nel calcolare l'importo, alle settimane di contribuzione maturate, viene aggiunto un bonus che copre il periodo mancante dalla decorrenza della pensione fino al raggiungimento di 55 di età anni per le donne e di 60 per gli uomini.
Il bonus, tuttavia, non deve far superare complessivamente i 40 anni di anzianità contributiva.
Per coloro che, al 31 dicembre 1995, avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.
() di vecchiaia
Si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali relative:
— all'età;
— alla contribuzione minima;
— alla cessazione del rapporto di lavoro
Il terzo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la pensione e continuare la loro attività.
Gli altri due variano a seconda che il sistema di calcolo sia retributivo o contributivo:
a) sistema di calcolo retributivo. È il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per i lavoratori autonomi). È ancora valido per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione.
 Si va in pensione a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.
 Gli invalidi all'80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e 55 se donne.
 Sono richiesti almeno~20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.). Bastano 15 anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992:
— avevano già tale anzianità;
— avevano già compiuto l'età pensionabile prevista all'epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini);
— erano stati autorizzati ai versamenti volontari.
b) sistema di calcolo contributivo. È il sistema di calcolo legato~alla totalità dei contributi versati, rivalutati in base all'andamento del prodotto interno lordo.
 L'età è variabile, da 57 a 65 anni, sia per gli uomini che per le donne.
 A partire dal 2008 l'età pensionabile sarà elevata da 57 a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne.
 Sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione legati ad una effettiva attività lavorativa.
c) sistema misto. Per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni si applica il sistema misto: l'importo della pensione viene calcolato sulla base sia del sistema contributivo sia di quello retributivo.
La L. 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia, per cui dal 2008 si potrà andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema: