Pensione
Pensione (d. lav.)
Prestazione di natura economica corrisposta periodicamente al lavoratore da un ente pubblico o privato a chi cessa la propria attivit à lavorativa per aver superato un dato limite di et à, per aver prestato un certo numero di anni di servizio, per invalidit à, etc.
() di anzianit à
Si pu ò ottenere prima di aver compiuto l'et à prevista per la () di vecchiaia [Pensione].
La L. 247/2007, che ha recepito i contenuti dell'accordo del 23 luglio 2007 fra Governo e parti sociali, ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente, e ha introdotto le finestre per la () di vecchiaia.
Le modifiche riguardano sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi che matureranno i requisiti a partire dal 2008. Sono invece salvaguardati i diritti dei lavoratori che hanno gi à maturato i requisiti per la pensione di anzianit à al 31 dicembre 2007.
Dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009, i lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di et à; i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di et à.
Dal 1 luglio 2009 in poi entra in vigore il c.d. sistema delle quote, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra et à anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:
Si pu ò andare in pensione a prescindere dall'et à, se si possiede un'anzianit à contributiva di almeno 40 anni.
La L. 247/2007 ha modificato anche le finestre di uscita, secondo il seguente schema:
La pensione decorre dall'apertura della finestra, purch é la domanda sia stata presentata prima di quella data.
In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda
() di inabilit à
Si pu ò ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
un'infermit à fisica o mentale, accertata dal medico dell'I.N.P.S., che provochi una assoluta e permanente impossibilit à a svolgere qualsiasi attivit à lavorativa;
un'anzianit à contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
un'anzianit à assicurativa presso l'I.N.P.S. di almeno cinque anni.
La pensione di inabilit à non è definitiva, pu ò essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.
Nel calcolare l'importo, alle settimane di contribuzione maturate, viene aggiunto un bonus che copre il periodo mancante dalla decorrenza della pensione fino al raggiungimento di 55 di et à anni per le donne e di 60 per gli uomini.
Il bonus, tuttavia, non deve far superare complessivamente i 40 anni di anzianit à contributiva.
Per coloro che, al 31 dicembre 1995, avevano un'anzianit à inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse l'et à pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.
() di vecchiaia
Si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali relative:
all'et à;
alla contribuzione minima;
alla cessazione del rapporto di lavoro
Il terzo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la pensione e continuare la loro attivit à.
Gli altri due variano a seconda che il sistema di calcolo sia retributivo o contributivo:
a) sistema di calcolo retributivo. È il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attivit à lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per i lavoratori autonomi). È ancora valido per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione.
Si va in pensione a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.
Gli invalidi all'80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e 55 se donne.
Sono richiesti almeno~20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attivit à lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.). Bastano 15 anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992:
avevano gi à tale anzianit à;
avevano gi à compiuto l'et à pensionabile prevista all'epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini);
erano stati autorizzati ai versamenti volontari.
b) sistema di calcolo contributivo. È il sistema di calcolo legato~alla totalit à dei contributi versati, rivalutati in base all'andamento del prodotto interno lordo.
L'et à è variabile, da 57 a 65 anni, sia per gli uomini che per le donne.
A partire dal 2008 l'et à pensionabile sar à elevata da 57 a 65 anni di et à per gli uomini e 60 anni per le donne.
Sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione legati ad una effettiva attivit à lavorativa.
c) sistema misto. Per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianit à contributiva inferiore ai 18 anni si applica il sistema misto: l'importo della pensione viene calcolato sulla base sia del sistema contributivo sia di quello retributivo.
La L. 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia, per cui dal 2008 si potr à andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema: