Parti comuni di un edificio

Parti comuni di un edificio (d. civ.)
Sono tutte quelle parti di un immobile destinate all'uso comune da parte dei proprietari dei singoli appartamenti.
Salvo quanto previsto dal regolamento condominiale, ogni condomino può, in proporzione al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, liberamente servirsi delle (—) secondo l'uso cui sono state destinate, permettendone il godimento anche agli altri condomini. Non è consentito, ad esempio, bloccare un accesso comune ostruendo o sbarrandone la porta o creare ingombro lasciando dei sacchi di immondizia sul pianerottolo.
Alle opere necessarie per la manutenzione e la conservazione delle (—) devono partecipare tutti i condomini, in proporzione al valore del bene di loro esclusiva proprietà. A tali spese il condomino non può sottrarsi, neanche rinunciando al diritto sulle (—) [Condominio].