Pacchetto

Pacchetto
() azionario (d. comm.)
Indica una quota percentuale significativa di azioni di una società. Solo il possesso di un determinato (—), infatti, permette all'azionista l'esercizio di particolari poteri di amministrazione e controllo della società; pertanto il valore di mercato del (—) è normalmente maggiore di quello della somma del valore di ciascuna azione che lo compone.
() turistico (d. civ.)
Offerte turistiche, aventi ad oggetto viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, poste in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore. Sono caratterizzate dalla combinazione di trasporto, alloggio e servizi turistici (guide turistiche, escursioni etc.).
La materia è regolata dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).
Il contratto di vendita di (—) deve essere stipulato in forma scritta, in termini chiari e precisi, e una copia di esso deve essere rilasciata all'acquirente.
Particolarmente importante è l'istituzione di un Fondo di garanzia che deve assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio, nell'ipotesi in cui vi sia insolvenza o fallimento dell'organizzatore del viaggio.
La normativa attribuisce grande rilevanza all'informazione del consumatore, elencando dettagliatamente (art. 87, D.Lgs. 206/2005) le informazioni che l'organizzatore e il venditore del viaggio devono fornire al consumatore e, contestualmente, vietando di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno è previsto sia quello per danni alla persona che per danni diversi da quelli alla persona. Nel primo caso, ai fini della quantificazione del risarcimento, si fa riferimento alle norme stabilite dalle convenzioni internazionali, prevedendo un termine prescrizionale di tre anni dalla data di rientro dal viaggio. Nel secondo caso, danni diversi da quelli alla persona, vi è la possibilità di convenire in forma scritta, tra le parti, limitazioni al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del (—); tale diritto si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
Merita infine di essere sottolineata l'apertura, da parte della giurisprudenza, alla risarcibilità del c.d. danno da vacanza rovinata. Con tale locuzione si intende il danno non patrimoniale, assimilabile al danno biologico, sofferto dal consumatore in conseguenza del mancato godimento delle utilità promesse e, dunque, del mancato riposo che è lecito attendersi da una vacanza.