Ordini

Ordini
() di Borsa (d. finanz.)
Sono le disposizioni che il committente comunica all'intermediario circa l'esecuzione delle operazioni da svolgere nelle riunioni di Borsa.
Gli (—) contengono informazioni circa la natura e quantità dei titoli oggetto di negoziazione, il tipo di operazione e contratto da eseguire, il luogo di esecuzione, il tempo di validità e il prezzo di esecuzione.
() di protezione contro gli abusi familiari (d. civ.)
Sono misure rapide, di carattere cautelare e provvisorio, introdotte dalla L. 5-4-2001, n. 154, in un settore delicatissimo come quello della violenza domestica.
L'art. 342bis c.c., introdotto dalla legge citata, dispone che, quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica e morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può ordinare, con decreto, la cessazione della condotta pregiudizievole e l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente molesto, ordinandogli, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, salvo che per esigenze di lavoro.
La durata dell'(—), che non può essere superiore a sei mesi, può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto in presenza di gravi motivi e per il tempo strettamene necessario.
L'istanza di cui all'art. 342bis c.c. si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante.
Il tribunale provvede, in camera di consiglio, in composizione monocratica. Il giudice, sentite le parti, procede alla necessaria istruzione e provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo; in caso di urgenza il giudice può, assunte sommarie informazioni, adottare immediatamente l'(—) fissando l'udienza di comparizione davanti a sé (nel termine di 15 giorni) ed assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e del decreto.
Contro il decreto che provvede sull'(—) è ammesso reclamo al tribunale, il quale provvede, in camera di consiglio, ma in composizione collegiale.
L'eventuale elusione dell'(—) pronunciato dal giudice civile è penalmente sanzionata (art. 338 c.p.).
() e collegi professionali (d. pubbl.)
Gli (—) sono enti pubblici associativi che riuniscono tutti gli esercenti di talune professioni. Se per l'esercizio della relativa professione è richiesta la laurea, l'ente prende il nome di Ordine (es.: Ordine degli Avvocati, degli esercenti professioni sanitarie etc.), se è richiesto uno specifico diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l'ente prende la denominazione di Collegio (es.: Collegio dei ragionieri). Le funzioni degli (—) attengono alla tenuta degli albi professionali, alla disciplina degli iscritti circa l'osservanza delle regole di deontologia professionale, alle questioni relative agli onorari.
La circoscrizione territoriale degli (—) è generalmente la provincia, ma per ogni categoria professionale esiste a Roma un Consiglio nazionale (composto dai rappresentanti dei singoli (—) locali) cui spettano funzioni di coordinamento e di decisione dei ricorsi proposti contro gli atti degli (—) locali.
Gli (—), che realizzano finalità di interesse pubblico, si reggono mediante i contributi versati dagli stessi professionisti.
In materia è intervenuto il D.P.R. 5-6-2001, n. 328 che modifica ed integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale e psicologo.