Oltraggio

Oltraggio
() a un magistrato in udienza (d. pen.)
Risponde di tale reato chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza.
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la P.A.
Scopo della norma è tutelare l'onore e il prestigio di un magistrato in udienza, considerando la particolare importanza della funzione da lui esercitata.
Col termine magistrato si intende ogni pubblico ufficiale che esercita, singolarmente o collegialmente, una funzione giudiziaria, sia essa giurisdizionale in senso proprio che requirente, ordinaria o speciale, in corpi omogenei o misti.
Udienza è quella fase del processo, normalmente pubblica, che si svolge nel contraddittorio delle parti, anche virtuale (es. procedimento in contumacia, udienza e istruttoria).
Il dolo consiste nella coscienza e volontà dell'offesa, accompagnata dalla consapevolezza della qualifica del soggetto offeso.
Pena: Reclusione fino a tre anni.
() a un pubblico ufficiale (d. pen.)
Tale reato consisteva nell'offesa all'onore o al prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, anche mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretto al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
Scopo della norma era tutelare la dignità e il prestigio del pubblico ufficiale, dignità e prestigio appartenenti non solo al singolo soggetto investito della funzione pubblica, ma alla medesima P.A. che il funzionario rappresenta.
Mentre soggetto attivo può essere chiunque, soggetto passivo può essere solo un pubblico ufficiale.
L'art. 18 della L. 25-6-1999, n. 205 (c.d. legge sulla depenalizzazione) ha disposto l'abrogazione di tale fattispecie.
Accogliendo reiterate censure della Corte costituzionale, il legislatore ha, in tal modo, eliminato dal sistema penale una norma che determinava un'ingiustificabile disparità di trattamento fra l'offesa rivolta al privato cittadino e quella ad un pubblico ufficiale, peraltro ancora penalmente rilevante, ma solo a titolo di ingiuria aggravata ex art. 61, n. 10.