Nullum crimen, nulla poena sine lege

Nullum crimen, nulla poena sine lege [nessun reato, nessuna pena, senza legge] (d. pen.)
Espressione latina con la quale si indica il principio di tassatività previsto dall'art. 1 c.p. secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Già previsto dallo Statuto Albertino del 1848, è oggi sancito anche dall'art. 25 della Costituzione in forza del quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Tale principio si pone pertanto come garanzia della libertà e dei diritti del cittadino [Tassatività (Principio di)].