Nullum crimen, nulla poena sine lege
Nullum crimen, nulla poena sine lege [nessun reato, nessuna pena, senza legge] (d. pen.)
Espressione latina con la quale si indica il principio di tassativit à previsto dall'art. 1 c.p. secondo cui nessuno pu ò essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, n é con pene che non siano da essa stabilite. Gi à previsto dallo Statuto Albertino del 1848, è oggi sancito anche dall'art. 25 della Costituzione in forza del quale nessuno pu ò essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Tale principio si pone pertanto come garanzia della libert à e dei diritti del cittadino [Tassativit à (Principio di)].