Non menzione della condanna

Non menzione della condanna [nel certificato penale] (d. proc. pen.)
Beneficio che il giudice può concedere al condannato, consistente nella non iscrizione della condanna sul certificato penale, rilasciato a richiesta di privati, salvo che per motivi elettorali.
Ha una finalità analoga a quella della riabilitazione, in quanto mira a favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione di alcune conseguenze del reato, che compromettono o intralciano le sue possibilità di lavoro. La (—) evita che la condanna sia resa nota ai privati (mentre è comunicata alle pubbliche autorità che dovessero richiedere la fedina penale del condannato).
L'art. 175 c.p. prevede la concessione del beneficio solo per la prima condanna e sempre che venga inflitta una pena pecuniaria non superiore a euro 516 ovvero una pena detentiva non superiore a 2 anni. La Corte costituzionale, con le sentenze 7-6-1984 n. 155 e 17-3-1988 n. 304, ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio, nonché nella parte in cui il limite della pena pecuniaria inflitta viene autonomamente fissato in euro 516 anziché essere individuato nella somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di 2 anni, a norma dell'art. 135 c.p. Se il condannato commette, successivamente, un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.