Non concorrenza

Non concorrenza [patto di] (d. lav.)
Il patto di (—) può avere contenuto più o meno intenso a seconda della particolare natura della prestazione di lavoro. Esso vincola il prestatore per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che risulti da atto scritto e abbia precisi limiti temporali (5 anni per i dirigenti e 3 anni per gli altri lavoratori), di oggetto e di luogo e preveda un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro.
La stipulazione di tale patto di (—) è legittimata dal fatto che il prestatore di lavoro potrebbe attuare una concorrenza pericolosa nei confronti dell'azienda presso la quale svolgeva l'attività lavorativa, avendone ormai appreso modalità e tecniche produttive. Si distingue dal generale divieto di concorrenza che, essendo espressione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., vincola il lavoratore per tutta la durata del rapporto [Concorrenza].
Inoltre, con il (—) due o più imprenditori concordano di limitare l'esercizio di determinate attività concorrenziali per un periodo di tempo circoscritto (5 anni se la durata non è stabilita o se è superiore a tale termine). Ha valore solo tra le parti e per una determinata zona. Deve essere provato per iscritto.