Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet [nessuno pu ò trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso] (d. civ.)
Fondamentale principio di carattere generale, applicabile in tema di successione sia a titolo universale che a titolo particolare, e sia agli atti tra vivi che mortis causa, secondo il quale il dante causa non pu ò trasferire all'avente causa un diritto maggiore di quello che ha, oppure un diritto che non ha pi ù (es.: l'usufruttuario, titolare di un diritto di usufrutto su un bene, non potrebbe alienare a terzi la piena propriet à del bene).
Esistono tuttavia, alcune eccezioni collegate alla necessit à di tutelare l'affidamento [Affidamento (tutela dell')] dei terzi.