Nave

Nave (d. internaz.)
() da guerra
Nel diritto internazionale le (—) da guerra sono considerate da parte della dottrina territorio flottante dello Stato e, come tali, godono di particolari privilegi e immunità. Lo Stato che consenta in tempo di pace l'ingresso delle (—) di un altro Stato nelle proprie acque territoriali [Mare territoriale] non può svolgere alcuna attività di ispezione o di comando nei confronti delle stesse.
Inoltre, i membri dell'equipaggio delle (—) sono sottratti alla giurisdizione dello Stato territoriale anche per ciò che concerne gli atti compiuti a terra per causa di servizio, oltre che per quelli avvenuti a bordo.
() mercantili o private
Esse si differenziano dalle (—) da guerra perché spesso appartengono a privati e svolgendo attività di carattere economico, commerciale e turistico sono estranee all'esercizio di funzioni pubbliche.
Esse in alto mare sono sottoposte all'esclusivo potere dello Stato di bandiera, mentre nelle acque territoriali straniere subiscono limitazioni e restrizioni diverse rispetto a quelle militari.
Alle (—) in tempo di guerra sono imposte restrizioni particolari.
() ospedale
Per le norme di diritto bellico (III e IX Convenzione dell'Aia, II Convenzione di Ginevra etc.) vige un obbligo per le potenze belligeranti sulla cattura o violenza delle (—) appartenenti al nemico.
Le (—) sono tenute ad alcuni adempimenti che ne garantiscono l'immediata riconoscibilità (superfici esterne dipinte di bianco con croce rossa) e la totale estraneità al conflitto (non possono trasportare truppe in assetto di combattimento, armi, mezzi militari etc.). È concesso, infine, ai belligeranti su di esse il diritto di visita.