Multa
Multa (d. pen.)
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice pu ò aggiungere la () da 5 euro a 2.065 euro.
Inoltre, nella determinazione dell'ammontare della (), il giudice deve tener conto delle condizioni economiche del reo e pu ò aumentarla del triplo o ridurla fino ad un terzo qualora, viste appunto tali condizioni economiche, ritenga che la misura massima sia inefficace e quella minima sia eccessivamente gravosa (art. 133bis c.p.).
I limiti suddetti riguardano i delitti disciplinati dal codice penale e vincolano, comunque, esclusivamente il giudice; ben pu ò, pertanto, il legislatore, in una legge penale speciale, punire un delitto con una multa inferiore o superiore ai limiti prima visti, il che si verifica in tutti i casi in cui le leggi speciali comminano la pena della multa in misura proporzionale al danno causato (es.: dieci volte il tributo o il versamento omesso; tot lire per ogni grammo di sostanza illecitamente detenuta etc.).