Multa

Multa (d. pen.)
è la pena pecuniaria principale prevista per i delitti. Consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 5 euro né superiore a 5.164 euro, o fino ad un massimo di 10.329 euro se concorrono più circostanze aggravanti (art. 66 c.p.).
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la (—) da 5 euro a 2.065 euro.
Inoltre, nella determinazione dell'ammontare della (—), il giudice deve tener conto delle condizioni economiche del reo e può aumentarla del triplo o ridurla fino ad un terzo qualora, viste appunto tali condizioni economiche, ritenga che la misura massima sia inefficace e quella minima sia eccessivamente gravosa (art. 133bis c.p.).
I limiti suddetti riguardano i delitti disciplinati dal codice penale e vincolano, comunque, esclusivamente il giudice; ben può, pertanto, il legislatore, in una legge penale speciale, punire un delitto con una multa inferiore o superiore ai limiti prima visti, il che si verifica in tutti i casi in cui le leggi speciali comminano la pena della multa in misura proporzionale al danno causato (es.: dieci volte il tributo o il versamento omesso; tot lire per ogni grammo di sostanza illecitamente detenuta etc.).