Minaccia
Minaccia (d. pen.)
Tale delitto consiste nel fatto di minacciare ad altri un danno ingiusto (art. 612 c.p.).
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la persona. Si tratta di un reato sussidiario, dunque è configurabile solo quando la minaccia non sia elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato.
Scopo della norma è tutelare la libert à di autodeterminazione della persona.
La condotta consiste nel prospettare ad un individuo, con parole od atti, in modo espresso o tacito, un male futuro il cui avverarsi dipende dalla volont à dell'agente. È necessario per ò che la minaccia sia idonea a turbare la tranquillit à della persona: tale idoneit à intimidatrice andr à accertata ex ante, cio è indipendentemente dall'effettivo verificarsi in concreto della turbativa.
Per danno deve intendersi qualsiasi lesione o violazione di un bene o interesse proprio della persona. Tale danno è ingiusto quando è contra ius, nel senso che il soggetto non potrebbe, ai sensi dell'ordinamento, infliggerlo alla vittima. È ingiusto anche il danno derivante dall'uso di mezzi e sistemi leciti volti a raggiungere per ò scopi diversi da quelli consentiti.
Il dolo consiste nella coscienza e volont à di minacciare un danno ingiusto.
Il reato è aggravato nelle ipotesi di cui all'art. 339 (es. con armi, da pi ù persone, con scritto anonimo), nel caso in cui la minaccia sia grave (in relazione all'entit à del male minacciato ed alle circostanze soggettive ed oggettive che si accompagnano all'intimidazione) e nel caso in cui il fatto sia commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante la sua applicazione e fino a tre anni dalla sua cessazione.
Pena: multa fino a euro 51; per la fattispecie aggravata, reclusione fino a 1 anno.
() di far valere un diritto (d. pen.)
[Violenza].