Malitia supplet aetatem

Malitia supplet aetatem [la malizia supplisce all'età] (d. civ.)
In base a tale principio un negozio non può essere annullato qualora sia stato concluso da un minore, che, attraverso artifizi e raggiri, abbia ingannato la controparte sulla propria età (art. 1426 c.c.).
E ciò in deroga all'art. 1425 c.c. che sancisce l'annullabilità dei negozi posti in essere dal minore, in quanto privo della capacità d'agire.