Malitia supplet aetatem
Malitia supplet aetatem [la malizia supplisce all'et à] (d. civ.)
In base a tale principio un negozio non pu ò essere annullato qualora sia stato concluso da un minore, che, attraverso artifizi e raggiri, abbia ingannato la controparte sulla propria et à (art. 1426 c.c.).
E ci ò in deroga all'art. 1425 c.c. che sancisce l'annullabilit à dei negozi posti in essere dal minore, in quanto privo della capacit à d'agire.