Mala fides superveniens non nocet

Mala fides superveniens non nocet [la malafede sopravvenuta non nuoce (ai fini del possesso)] (d. civ.)
Antico brocardo espressione del principio, accolto nel vigente ordinamento civilistico, per il quale il possesso, utile ai fini dell'usucapione, presuppone la sola buona fede iniziale, a nulla rilevando il successivo venir meno di essa (artt. 1148, 1152, 1153, 1155, 1159 c.c.).