Liste di mobilità
Liste di mobilit à (d. lav.)
Hanno lo scopo di agevolare, anche attraverso appositi programmi di riqualificazione professionale, o diverse iniziative, il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati.
Alle () sono iscritti i lavoratori (operai, impiegati e quadri) per i quali sia cessato il rapporto di lavoro a seguito di riduzione di personale ed i lavoratori in CIGS senza possibilit à di reimpiego [Licenziamento (collettivo)]. L'iscrizione avviene a seguito di apposita comunicazione effettuata alla Direzione regionale del lavoro da parte dell'impresa recedente, e di un iter procedurale in cui intervengono a vario titolo diversi soggetti istituzionali con funzioni in materia di collocamento e politica attiva del lavoro.
Hanno diritto all'iscrizione nelle () anche i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo [Licenziamento (individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo)] connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivit à di lavoro da parte di imprese (anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro) che occupino anche meno di 15 dipendenti.
L'iscrizione nelle () costituisce un presupposto essenziale (anche se non sufficiente) per accedere al relativo trattamento economico.
I lavoratori iscritti nelle () hanno un diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal medesimo datore di lavoro (art. 8, co. 1, L. 223/91) e rientrano nell'ambito di operativit à delle misure per incentivare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati previste dal D.Lgs. 276/2003.
La cancellazione dalle (), oltre ad intervenire in una serie di casi in cui il lavoratore non accetti le offerte formative, di riqualificazione o occupazionali provenienti dai centri per l'impiego e dagli altri soggetti abilitati, è la normale conseguenza della cessazione dallo stato di disoccupazione (assunzione del lavoratore con contratto a tempo pieno e indeterminato art. 9, co. 6, L. 223/91), della scadenza del periodo di godimento dei trattamenti e delle indennit à ovvero dello scadere dei termini di permanenza nelle liste stesse per i lavoratori non ammessi all'indennit à di mobilit à (art. 4, co. 2, D.L. 148/93 convertito con L. 236/93).