Liste di collocamento

Liste di collocamento (d. lav.)
Liste ove venivano inseriti nominativamente i lavoratori in cerca di prima o nuova occupazione, soppresse con il D.Lgs. 297/2002.
Requisiti per la iscrizione nelle (—) erano la residenza nel Comune di iscrizione, l'età professionale, l'idoneità fisica (per alcuni lavori particolari), il possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo.
L'iscrizione nelle (—) costituiva un atto amministrativo dovuto legato al semplice accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge.
Le iscrizioni dovevano essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta e distinte in classi.
Nel sistema di collocamento basato sulla richiesta numerica da parte dell'impresa agli uffici pubblici, le (—), consentendo la creazione di graduatorie di lavoratori inoccupati o disoccupati, assolvevano una funzione fondamentale nel processo di avviamento al lavoro.
Con il D.P.R. 442/2000 sono stati introdotti nuovi strumenti operativi, quali:
— l'elenco anagrafico informatico, tenuto dai centri per l'impiego, in cui sono iscritte, a richiesta dell'interessato, le persone inoccupate, disoccupate o occupate ma in cerca di altro lavoro;
— le schede professionali, sostitutive del libretto di lavoro.
La soppressione di tutto il vecchio impianto normativo è avvenuta con il D.Lgs. 297/2002, che ha abrogato: le disposizioni relative al libretto di lavoro, ora sostituito dalle schede professionali; la precedente normativa relativa al collocamento, con particolare riguardo al regime di monopolio pubblico delle liste di collocamento, ora sostituite dagli elenchi anagrafici, e alle procedure di richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori; il divieto di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro; l'obbligo di riservare il 12% delle assunzioni alle c.d. fasce deboli e le disposizioni relative all'assunzione diretta (art. 9bis L. 608/1996).