Liberalità

Liberalità (d. civ.)
Col termine (—) si indica ogni atto col quale si arricchisce il destinatario e si determina un impoverimento dell'autore.
Rientrano nella categoria delle (—): le donazioni, le donazioni indirette [Donazione], le (—) d'uso, l'atto di dotazione nelle fondazioni, il fondo patrimoniale costituito da un terzo e così via.
Secondo alcuni autori, la (—) si caratterizzerebbe per l'intento di avvantaggiare liberamente la controparte, ossia per un interesse non economico; gli atti gratuiti, invece, sarebbero assistiti da un interesse patrimoniale (es.: non è (—) il comodato).
() d'uso (d. civ.)
È la liberalità, di modico valore, che si suole fare in occasione di servizi resi (es.: mance) o comunque in conformità agli usi (art. 770 c.c.). La (—) non è una donazione e quindi non è soggetta alla stessa disciplina giuridica di questa; essa si differenzia dalla donazione remuneratoria per il motivo che spinge alla liberalità, che nel caso di (—) è quello di conformare il proprio comportamento al comune modo di fare.