Comodato
Comodato [contratto di] (d. civ.)
Con tale contratto (artt. 1803 ss. c.c.) una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile normalmente inconsumabile ed infungibile, affinch é se ne serva per un uso e per un tempo determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il () è reale (si perfeziona cio è con la materiale consegna del bene), ad effetti obbligatori, gratuito (non è previsto alcun corrispettivo per il godimento del comodatario, altrimenti si avrebbe locazione), unilaterale (in quanto l'unica prestazione che nasce dal contratto è quella di restituire la cosa).
Il comodatario deve servirsi della cosa secondo l'uso pattuito; custodirla con diligenza; non concederla a sua volta in () ad altri; restituire il bene alla scadenza del termine ovvero appena il comodante gliela chieda se il () è precario (o ad nutum), cio è senza previsione di termine.
Il () pu ò avere ad oggetto anche un bene consumabile, purch é il comodatario si impegni a non consumarlo e a restituirlo nella sua individualit à (cd. () ad pompam, quando, ad esempio, per fare bella figura ad una festa taluno si fa prestare bottiglie di liquore di marche illustri col patto di non consumarle).