Comodato

Comodato [contratto di] (d. civ.)
Con tale contratto (artt. 1803 ss. c.c.) una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile normalmente inconsumabile ed infungibile, affinché se ne serva per un uso e per un tempo determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il (—) è reale (si perfeziona cioè con la materiale consegna del bene), ad effetti obbligatori, gratuito (non è previsto alcun corrispettivo per il godimento del comodatario, altrimenti si avrebbe locazione), unilaterale (in quanto l'unica prestazione che nasce dal contratto è quella di restituire la cosa).
Il comodatario deve servirsi della cosa secondo l'uso pattuito; custodirla con diligenza; non concederla a sua volta in (—) ad altri; restituire il bene alla scadenza del termine ovvero appena il comodante gliela chieda se il (—) è precario (o ad nutum), cioè senza previsione di termine.
Il (—) può avere ad oggetto anche un bene consumabile, purché il comodatario si impegni a non consumarlo e a restituirlo nella sua individualità (cd. (—) ad pompam, quando, ad esempio, per fare bella figura ad una festa taluno si fa prestare bottiglie di liquore di marche illustri col patto di non consumarle).