Legittimo sospetto

Legittimo sospetto (d. proc. pen.)
La L. 7-11-2002, n. 248 (c.d. Legge Cirami) ha ampliato, portandoli a tre, i casi di rimessione del processo introducendo la figura del (—). L'attuale art. 45 c.p.p. stabilisce, infatti, che in ogni stato e grado del processo, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte d'appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'art. 11 c.p.p.
Il legittimo sospetto si concreta in quella situazione di dubbio sull'imparzialità e serenità del giudice, ancorata non a fatti concreti, ma a seri dubbi di ostilità ambientale.
Nella prima interpretazione della nuova legge, le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto modo di precisare che: a) la situazione di (—) può essere determinata da censurabili comportamenti dell'ufficio del pubblico ministero; b) le decisioni dei giudici, determinate da una grave situazione locale, possono essere sintomatiche di una situazione di (—).