Legittimazione

Legittimazione
() a contrarre (d. civ.)
Per (—) si intende il potere del soggetto che compie l'atto di manifestare la sua volontà in un determinato campo producendo effetti giuridici. In breve la (—) è la competenza a disporre di una particolare situazione giuridica che costituisce l'oggetto dell'atto.
() ad agire (d. proc. civ.)
Consiste nella identità fra la persona dell'attore e la persona che nella domanda stessa è indicata quale titolare del diritto fatto valere (legittimazione attiva) e nell'identità della persona del convenuto con la persona di fronte a cui tale potere di agire è dato (legittimazione passiva).
Affinché il giudice sia in grado di esaminare la questione di merito, occorre che la lite sia costituita fra quei soggetti che siano legittimi contraddittori cioè fra il soggetto legittimato ad agire e quello legittimato a contraddire in ordine al rapporto dedotto in causa.
Essere legittimati ad agire non vuol dire peraltro essere effettivamente titolari del diritto affermato: ciò sarà appunto rimesso alla valutazione di merito del giudice. Tuttavia tale regola subisce delle eccezioni in quanto esistono delle ipotesi in cui la legge consente di far valere in giudizio i diritti altrui in nome proprio: c.d. (—) straordinaria [Sostituzione (processuale)].