Legittimazione
Legittimazione
() a contrarre (d. civ.)
Per () si intende il potere del soggetto che compie l'atto di manifestare la sua volont à in un determinato campo producendo effetti giuridici. In breve la () è la competenza a disporre di una particolare situazione giuridica che costituisce l'oggetto dell'atto.
() ad agire (d. proc. civ.)
Consiste nella identit à fra la persona dell'attore e la persona che nella domanda stessa è indicata quale titolare del diritto fatto valere (legittimazione attiva) e nell'identit à della persona del convenuto con la persona di fronte a cui tale potere di agire è dato (legittimazione passiva).
Affinch é il giudice sia in grado di esaminare la questione di merito, occorre che la lite sia costituita fra quei soggetti che siano legittimi contraddittori cio è fra il soggetto legittimato ad agire e quello legittimato a contraddire in ordine al rapporto dedotto in causa.
Essere legittimati ad agire non vuol dire peraltro essere effettivamente titolari del diritto affermato: ci ò sar à appunto rimesso alla valutazione di merito del giudice. Tuttavia tale regola subisce delle eccezioni in quanto esistono delle ipotesi in cui la legge consente di far valere in giudizio i diritti altrui in nome proprio: c.d. () straordinaria [Sostituzione (processuale)].