Jus poenitendi (d. civ.)
È il potere, derivante dall'accordo tra le parti o dalla legge, di recedere unilateralmente da un contratto [Recesso] (artt. 1373, 1386 c.c.). Lo () può essere esercitato fino all'inizio dell'esecuzione. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica esso può essere esercitato anche successivamente, sebbene in questo caso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Per l'esercizio dello () può essere stabilito anche il pagamento di un corrispettivo (multa poenitentialis o arrha poenitentialis).