Intermediazione
Intermediazione
() finanziaria (d. comm.)
Consiste nell'esercizio, nei confronti del pubblico, delle attivit à di assunzione di partecipazioni (azionarie e obbligazionarie), di erogazione di finanziamenti, di intermediazione in cambi e pi ù in generale di qualsiasi attivit à di negoziazione finanziaria per conto di terzi. Tali attivit à sono svolte da intermediari finanziari autorizzati, sotto pregnanti controlli pubblici e con l'osservanza di regole volte a tutelare gli interessi e le aspettative degli investitori e dei risparmiatori. Il settore pi ù significativo dell'() è costituito dall'esercizio dei c.d. servizi di investimento la cui disciplina è contenuta nel T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98).
() mobiliare (d. comm.)
() nel rapporto di lavoro (d. lav.)
Comprende le attivit à di:
raccolta dei curricula dei lavoratori inoccupati, disoccupati o in cerca di migliore occupazione;
selezione e costituzione di una banca dati in grado di conservare e organizzare i dati raccolti;
promozione, anche a mezzo di strumenti di diffusione e di comunicazione sociale, nonch é di gestione delle occasioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
effettuazione delle comunicazioni necessarie a seguito delle assunzioni intermediate (solo su richiesta del datore di lavoro);
progettazione ed esplicazione di iniziative di formazione, orientamento e aggiornamento professionale finalizzate all'inserimento lavorativo.
Mentre in passato, nella vigenza della L. 264/1949, lo Stato riservava a s é l'() con il regime di monopolio del collocamento, attualmente, per effetto di una serie numerosa di interventi legislativi, culminati con la riforma del mercato del lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, l'attivit à di () pu ò essere svolta sia dagli operatori pubblici, sia da quelli privati.