Incesto

Incesto (d. pen.)
Commette tale delitto chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette (—) con un discendente o un ascendente, con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello.
Nel caso in cui le condotte incriminate siano reiterate, si integra la più grave fattispecie della relazione incestuosa, che costituisce un reato abituale improprio [Abituale (Reato)].
Oggetto della tutela giuridica è la morale familiare, intesa come aspetto particolare e qualificato della morale sociale.
I soggetti del reato devono essere legati da vincolo di ascendenza o discendenza, affinità in linea retta, fratelli e sorelle.
La Cassazione ha definito il pubblico scandalo quale senso di profondo turbamento diffuso in un numero indeterminato di persone estranee alla famiglia incestuosa, conseguente alla conoscenza del rapporto, in via diretta o indiretta.
La condotta del reato consiste nel commettere (—). Tale termine implica non solo la congiunzione carnale, ma anche altre forme di relazione sessuale che possono anche essere più ripugnanti.
Pena: Reato semplice: reclusione da 1 a 5 anni.
Relazione incestuosa: reclusione da 2 a 8 anni.