Incauto acquisto

Incauto acquisto (d. pen.)
Commette tale contravvenzione chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato (art. 712 c.p.).
Egualmente è punito chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Per la punibilità è sufficiente che chi acquista non abbia prestato la dovuta diligenza quando, per qualità delle cose acquistate, le condizioni di chi offre il prezzo, doveva sospettare l'illiceità della loro provenienza. È proprio l'elemento soggettivo un elemento differenziale tra (—) e ricettazione: colpa per il primo reato, dolo per il secondo: mentre nella ricettazione c'è la certezza, da parte dell'agente, della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, nell'altro c'è il colposo mancato accertamento di quella provenienza.
Altra differenza consiste nel fatto che il reato presupposto, nella fattispecie in esame, può anche essere una contravvenzione.
Chi subisce la condanna per questa contravvenzione può essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.
Pena: arresto fino a 6 mesi o l'ammenda non inferiore a euro 10.