Impignorabilità
Impignorabilit à (d. proc. civ.)
Tale concetto esprime la non idoneit à di un determinato bene a essere assoggettato a pignoramento. Sulla base degli artt. 514-516 c.p.c., si distingue un'() assoluta e una relativa.
Si parla di () assoluta allorch é il bene non pu ò mai essere assoggettato a pignoramento.
Si parla invece di () relativa allorch é il bene è pignorabile ma solo a determinate condizioni (art. 515 c.p.c.) o in particolari circostanze di tempo (art. 516 c.p.c.). Cos ì, ad esempio, le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo sono pignorabili solo in mancanza di altri beni mobili e a meno che il giudice non le abbia dichiarate di uso necessario per la coltura del fondo.
A seguito delle novit à introdotte dalla L. 52/2006, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore non sono considerati pi ù beni assolutamente impignorabili, ma beni relativamente impignorabili (art. 515 c.p.c.), che possono, cio è, essere pignorati nei limiti di 1/5 quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per soddisfare il credito.