Impignorabilità

Impignorabilità (d. proc. civ.)
Tale concetto esprime la non idoneità di un determinato bene a essere assoggettato a pignoramento. Sulla base degli artt. 514-516 c.p.c., si distingue un'(—) assoluta e una relativa.
Si parla di (—) assoluta allorché il bene non può mai essere assoggettato a pignoramento.
Si parla invece di (—) relativa allorché il bene è pignorabile ma solo a determinate condizioni (art. 515 c.p.c.) o in particolari circostanze di tempo (art. 516 c.p.c.). Così, ad esempio, le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo sono pignorabili solo in mancanza di altri beni mobili e a meno che il giudice non le abbia dichiarate di uso necessario per la coltura del fondo.
A seguito delle novità introdotte dalla L. 52/2006, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore non sono considerati più beni assolutamente impignorabili, ma beni relativamente impignorabili (art. 515 c.p.c.), che possono, cioè, essere pignorati nei limiti di 1/5 quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per soddisfare il credito.