Identità personale
Identit à personale [diritto alla] (d. cost.; d. civ.)
Diritto alla fedele rappresentazione della persona nella sua proiezione sociale.
Riconosciuto a livello costituzionale, il diritto all'() è qualificato, nelle pi ù recenti acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali, come diritto ad essere se stessi in tutti gli aspetti (intellettuale, sociale, politico, ideologico etc.) della personalit à e contro ogni travisamento o alterazione. Applicazioni pratiche di tale diritto sono state individuate nel diritto di rettifica contro l'attribuzione a mezzo stampa di atti, di opinioni non corrispondenti al vero e nel diritto al nome [Nome (Diritto al)].
Mentre una parte della dottrina ha dubitato della conciliabilit à del diritto all'(), inteso nella sua accezione pi ù ampia, con la libert à di manifestazione del pensiero, altri ha escluso la riconducibilit à ad esso del diritto al nome, stante la natura pubblicistica di quest'ultimo, che è principalmente un mezzo di identificazione nell'interesse generale.
La giurisprudenza accorda al diritto all'() una tutela risarcitoria e una tutela inibitoria mediante applicazione analogica dell'art. 7c.c.
Il diritto alla () comprende anche il diritto all'identit à sessuale affermato dalla L. 164/82.