Identificazione
Identificazione (d. proc. pen.)
All'() dell'indagato o delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 349 c.p.p.) provvede la polizia giudiziaria, anche eseguendo, se occorre, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonch é altri accertamenti. Se gli accertamenti comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignit à personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.